La risposta all’interrogazione in Commissione Finanze dell’On. Ferri del 1 Dicembre 2021

La risposta all’interrogazione in Commissione Finanze dell’On. Ferri del 1 Dicembre 2021

La risposta a seguito dell’interrogazione avvenuta il giorno mercoledì 1 Dicembre 2021 da parte dell’Onorevole Ferri :

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra l’interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, sottolineando l’importanza della tematica della riscossione per gli enti locali.
In proposito segnala che gli enti locali, che decidono di effettuare direttamente l’attività di riscossione, possono avvalersi del supporto di imprese, a condizione che queste siano iscritte in un’apposita sezione dell’albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali.
Evidenzia quindi come la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi renda inapplicabile una norma approvata dal Parlamento già da due anni e questo nonostante nel frattempo siano state emanate due risoluzioni da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per consentire un’iscrizione provvisoria per la partecipazione delle imprese alle gare.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all’interrogazione:

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinato alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo
n. 446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Gli Onorevoli chiedono altresì chiarimenti in merito alle Risoluzioni 4/DF e
9/DF del 2021 con le quali il Dipartimento delle finanze ha fornito, agli operatori interessati, indicazioni provvisorie per consentire l’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di supporto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.


Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.


Il decreto di attuazione volto a definire i criteri per l’iscrizione obbligatoria alla sezione separata dell’albo prevista dall’articolo 1, comma 805,1. 160/2019 è stato trasmesso in bozza al Consiglio di Stato per l’espressione del parere di rito ed è in corso l’interlocuzione nel merito con il richiamato
Organo.

Nelle more dell’emanazione del menzionato decreto di attuazione, con le citate Risoluzioni 4/DF e 9/DF il Dipartimento delle finanze ha inteso supportare gli enti locali che hanno richiesto di poter procedere all’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi di supporto.

In relazione ai chiarimenti sollecitati dagli Onorevoli interroganti, si sottolinea che la richiesta di attestazione che le società devono presentare per partecipare a ogni singola gara, prevista in particolare dalla Risoluzione 9/DF, risponde all’esigenza di sopperire alla mancanza derivante dall’assenza della sezione separata dell’albo, ciò che in condizioni normali consentirebbe al singolo ente locale di verificare l’iscrizione della società, e di conoscere i comuni nei quali si è proceduto agli affidamenti in modo tale da avere il panorama delle gestioni in atto, in analogia con quanto previsto, ai sensi del decreto ministeriale n. 289 del 2000, per le società che effettuano l’attività di accertamento e riscossione (le comunicazioni avvengono attraverso un flusso informatico per il cui accesso è necessario abilitare l’operatore con apposite credenziali, all’evidenza non
praticabile per le società di supporto).

Peraltro, l’attuale disciplina del decreto ministeriale n. 289 del 2000 prevede all’articolo 19 che per la partecipazione alle gare la società debba richiedere il certificato d’iscrizione all’albo o, in alternativa, produrre autocertificazione. All’evidenza, la mancanza della sezione separata dell’albo non consente né all’Amministrazione di produrre un certificato né alla società di attestare con autocertificazione, pertanto, perseguendo un adeguato contemperamento tra le esigenze di controllo e quelle manifestate dagli enti locali, è stata ricercata una soluzione che conferisse all’attestazione rilasciata un valore di mera presa d’atto.

Pertanto non è possibile definire un’efficacia temporale protratta nel tempo della predetta «iscrizione provvisoria» in quanto, l’iscrizione provvisoria, al di là della terminologia utilizzata, non è assimilabile all’iscrizione già prevista per le società che effettuano le attività di accertamento e di riscossione, per la mancanza dell’organo (la Commissione Albo nella composizione che sarà prevista dal decreto) che solo può procedere a deliberare l’iscrizione delle società.

L’attestazione deve quindi essere inquadrata nello schema di una presa d’atto che, come chiarito dalla citata Risoluzione 9/DF, è tesa unicamente a fornire all’ente locale che intende procedere alla gara un supporto finalizzato a verificare che la società abbia i requisiti di capitale interamente versato in denaro per la fascia di popolazione dello specifico comune (requisito immediatamente applicabile perché previsto dalla norma primaria) e che abbia presentato l’istanza corredata dalle autocertificazioni in ordine all’assenza di cause impeditive (procedimenti penali, condanne, incompatibilità), cause impeditive che la circolare 4/DF ha necessariamente mutuato, in assenza del predetto decreto, dall’attuale disciplina recata dal decreto ministeriale n. 289 del 2000 che regola l’iscrizione all’albo delle società che effettuano attività di accertamento e riscossione; il tutto in attesa della rivalutazione della sua posizione alla luce di quanto sarà previsto dal decreto.

Nella Risoluzione 4/DF è stato precisato che la documentazione da produrre è quella attualmente prevista dal decreto ministeriale n. 289 del 2000, per cui le società utilizzeranno il medesimo schema e la medesima
modulistica.

Circa l’efficacia dell’iscrizione provvisoria collegata alla produzione dell’autocertificazione è stato già in tal senso stabilito
dalla circolare 4/DF che la società dovrà produrre istanza allegando le autocertificazioni riguardanti l’assenza di cause impeditive e, come per le società iscritte all’albo, lo statuto e l’atto costitutivo; l’attestazione rilasciata è una mera presa d’atto, rivolta al comune che intende procedere all’affidamento, delle circostanze che la società ha prodotto istanza con le autocertificazioni e che risulta avere i requisiti di capitale interamente versato in denaro utile per partecipare a procedure per quella
determinata fascia di popolazione.

In ordine alla capitalizzazione di utili
non distribuiti questo Ministero, ove richiesto con singoli quesiti, ha già dato il proprio avviso in ordine alla legittimità della procedura. Ciò precisato il Dipartimento delle finanze assicura la disponibilità a procedere alla redazione di una nota a carattere generale che chiarisca tale punto.


Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il sottosegretario, anche per aver dato risposta alle richieste di specifici chiarimenti su quanto previsto dalle risoluzioni emanate dal Dipartimento delle finanze e in particolare per la preannunciata nota di chiarimento del medesimo Dipartimento sulla questione della capitalizzazione degli utili non distribuiti.
Infine invita il Governo ad adoperarsi affinché l’iter di approvazione del previsto decreto ministeriale sia rapidamente concluso. Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, raccomanda agli interroganti il rispetto dei tempi a loro disposizione per l’illustrazione delle interrogazioni e per la replica, al fine di consentire di esaminare tutti gli atti di sindacato ispettivo all’ordine del giorno, prima della ripresa dei lavori dell’Assemblea.