Milleproroghe: capitale sociale dei soggetti iscritti” prorogato al 30 aprile 2026. Per ora non cambia nulla sulle modalità “in denaro”
Il milleproroghe 2026 interviene nuovamente sul termine di adeguamento del capitale sociale minimo richiesto ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997 (inclusa la sezione separata per il supporto). In particolare, l’art. 4, comma 12, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 sostituisce, nell’art. 1, comma 808, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2025” con “30 aprile 2026”.
Il riferimento “madre” resta l’art. 1, comma 807, l. 160/2019, che collega l’iscrizione (anche nella sezione separata) al possesso di misure minime di capitale “interamente versato” e ne tipizza le forme (“in denaro” oppure “tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria”).
Per le società di supporto, tuttavia, la questione operativa non è solo la scadenza: è la modalità di dimostrazione del requisito. Nella prassi, infatti, si è consolidata una lettura restrittiva del requisito dell’“intero versamento”, nel senso che (anche quando si realizzano operazioni sul capitale senza nuovi apporti) è richiesto che risulti documentabile un previo afflusso di denaro nelle casse sociali per gli importi imputati a capitale. Questo approccio ha comportato, in concreto, che molte società di supporto abbiano dovuto strutturare (o ricostruire) l’iscrizione sulla base di capitale effettivamente versato in denaro, pena rilievi sulla “sostanza” del requisito. (rif. confentrate.it “Risoluzione n°4 del 2022: Chiarimenti composizione capitale sociale“)
Da qui la notizia: la proroga sposta il termine, ma non modifica la regola. Fino a eventuali interventi riformatori, resta fermo l’impianto della l. 160/2019 e, soprattutto, resta centrale la necessità di una prova puntuale della natura “interamente versata” del capitale secondo l’interpretazione applicativa oggi dominante.
Sul piano prospettico, il tema delle modalità (più che delle soglie) potrebbe essere inciso dallo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 276 (riforma dei tributi regionali e locali), i cui dossier e documenti ufficiali sono consultabili nella pagina dedicata della Camera: Atto del Governo n. 276 – Camera dei deputati.
In questo contesto si innesta anche la notizia del possibile “sdoppiamento” del provvedimento per accelerare le norme ordinamentali resa nota da Gianni Trovati (Il Sole 24 Ore, 29 dicembre 2025).
Il termine prorogato al 30 aprile 2026, lascia l’assetto invariato. Le società di supporto devono continuare a considerare come “punto fermo” la necessità di un capitale interamente versato e, soprattutto, sostenibile sul piano documentale secondo l’impostazione restrittiva oggi applicata.
Cosa cambierebbe, concretamente, “domani”: più modalità lecite per costituire e liberare il capitale minimo
Se davvero il parametro diventa il codice civile, cambia la grammatica con cui si guarda al capitale.
Nel diritto societario ordinario, infatti, il capitale può essere sottoscritto e liberato secondo regole differenziate per tipo societario. Nelle S.r.l. (art. 2464 c.c.) la liberazione iniziale dei conferimenti in denaro segue, in linea generale, la regola del 25% (con possibilità di sostituzione del versamento con polizza/fideiussione in determinate condizioni) e il sistema ammette, con discipline specifiche, anche conferimenti diversi dal denaro; nelle S.p.A. (art. 2342 c.c.) esiste un impianto analogo per i conferimenti in denaro, mentre i conferimenti in natura/crediti seguono regole più stringenti e i conferimenti di opera/servizi non sono ammessi.
Tradotto in termini operativi, per una società di supporto ciò significherebbe avere, almeno in astratto, un ventaglio più ampio di strade per raggiungere o mantenere la soglia minima:
- non solo versamenti cash “integrali e immediati”,
- ma anche patrimonializzazioni costruite con strumenti e operazioni societarie pienamente tipiche, purché rispettose delle regole codicistiche e adeguatamente documentate.
È esattamente qui che si vede la differenza con l’oggi: la riforma non elimina il capitale minimo, ma attenua la pretesa che quel capitale sia necessariamente “simile al denaro” per definizione.
Per le società di supporto che hanno già impostato la propria conformità su capitale integralmente versato in denaro, la riforma non avrebbe un effetto “premiale” immediato: non c’è un automatismo di retroazione. Il punto è un altro: cambierebbe la gestione futura della patrimonializzazione, soprattutto quando si dovranno fare aumenti di capitale, riorganizzazioni, trasformazioni o operazioni straordinarie. In quelle situazioni, un quadro “civilistico” renderebbe potenzialmente praticabili soluzioni oggi più esposte a rilievi, purché si accetti l’onere di rendere la prova pienamente “codicistica”.
Per seguire l’evoluzione della riforma, la base ufficiale è la pagina della Camera dedicata all’Atto del Governo n. 276, con i dossier e i documenti dell’iter: Camera – Atto del Governo n. 276.