CUP, le Sezioni Unite chiudono il caso: è tributo

CUP, le Sezioni Unite chiudono il caso: è tributo

Una pronuncia che apre prospettive operative per le società di supporto.
Il 1° maggio 2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiuso un contrasto giurisprudenziale durato cinque anni: il Canone Unico Patrimoniale ha natura tributaria in tutte le sue componenti. Una svolta che ridisegna il perimetro del CUP e apre nuovi spazi di intervento sul fronte della consulenza agli enti locali.

La vicenda

Il caso nasce da un avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune di Montebello Vicentino, tramite il proprio concessionario, alla società Medio Chiampo S.p.A. per cartelli ritenuti aventi valenza pubblicitaria nell’anno 2023. Un dato curioso: lo stesso avviso indicava il giudice ordinario come autorità competente, mentre il contribuente sosteneva la giurisdizione tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, di fronte alla questione, anziché decidere ha disposto rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo di risolvere una volta per tutte il contrasto interpretativo che dal 2021 vedeva contrapporsi tre orientamenti giurisprudenziali incompatibili. La risposta è arrivata con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 (Pres. D’Ascola, Rel. Fuochi Tinarelli).

Il principio di diritto

«Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria.»
L’inciso “in ogni caso” non è retorico: copre l’intero perimetro normativo del prelievo, compresa la componente di occupazione di suolo pubblico (lett. a del comma 819) — quella che storicamente più assomigliava alla COSAP corrispettiva — la diffusione di messaggi pubblicitari (lett. b), il canone antenne (comma 831-bis) e il canone unico mercatale (commi 837-846).

Cinque anni di contrasti

Per cogliere la portata della pronuncia vale la pena ricordare il quadro che le ha preceduto. Dal 2021 si erano formati tre orientamenti incompatibili: una parte della giurisprudenza tributaria (CGT2 Friuli-Venezia Giulia, CTP Pordenone, CGT1 Reggio Emilia, CGT2 Lombardia) qualificava il CUP come tributo sostanziale; una parte della giurisprudenza ordinaria e amministrativa (TAR Lazio, TAR Lombardia-Brescia, Tribunale di Macerata, Consiglio di Stato Sez. VII n. 5632/2024) propendeva per la natura corrispettiva; un orientamento intermedio (CGT2 Liguria) proponeva una valutazione caso per caso.
Lo stesso Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 3/DF del 20 luglio 2023, era intervenuto a margine di alcuni quesiti applicativi sostenendo la natura patrimoniale di entrambe le componenti. Posizione che le Sezioni Unite hanno ora superato sul piano qualificatorio, mentre restano valide le indicazioni applicative della risoluzione sulla determinazione della superficie imponibile.
Va segnalato, come dato emblematico della profondità del contrasto, che ancora il TAR Calabria con sentenza n. 647 del 7 aprile 2025 — appena tre settimane prima della pubblicazione delle Sezioni Unite — confermava la natura non tributaria del CUP.

L’argomentazione delle Sezioni Unite

La Corte ha applicato la griglia consolidata della Corte costituzionale (sentenze nn. 64/2008, 141/2009, da ultimo 124/2025) sui tre requisiti del tributo: doverosità della prestazione, assenza di rapporto sinallagmatico, presupposto economicamente rilevante con destinazione alla spesa pubblica.
Tre passaggi dell’argomentazione meritano particolare attenzione. Il primo è il superamento del dualismo storico tra TOSAP (tributo) e COSAP (corrispettivo) per la componente di occupazione: la Cassazione ha rilevato che il legislatore, accorpando i due istituti in un’unica figura, ha operato una declinazione univoca a favore del modello tributario. Il secondo è la valorizzazione del comma 831 sull’occupazione “mediata” introdotta dalla l. 178/2020: i terzi utilizzatori delle infrastrutture sono soggetti passivi autonomi pur senza alcun rapporto concessorio con il Comune, il che è incompatibile con la logica corrispettiva e dimostra che il CUP si paga perché si usa il bene, non perché si riceve una concessione. Il terzo è la risoluzione esplicita del problema del nomen iuris: la qualifica “patrimoniale” attribuita dal legislatore non vincola l’interprete, in coerenza con l’art. 2 d.lgs. 546/1992 che devolve alla giurisdizione tributaria tutti i tributi “comunque denominati”.
Per un’analisi più articolata della pronuncia rinviamo all’approfondimento pubblicato su TuttoTributi all’indirizzo www.tuttotributi.it/canone-unico-patrimoniale-natura-tributaria-cassazione-12225-2026/.

Il nuovo quadro applicativo

La qualificazione tributaria del CUP comporta la piena applicabilità di tutto il diritto tributario sostanziale e procedimentale. Si applicano lo Statuto del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023, con il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis), la tutela dell’affidamento (art. 10) e l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater); il regime sanzionatorio del d.lgs. 472/1997 con i suoi principi di legalità, favor rei, proporzionalità; il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 471/1997; il termine di decadenza quinquennale per l’accertamento ex art. 1, comma 161, l. 296/2006; l’obbligo di trasmissione dei regolamenti al Portale del federalismo fiscale ex art. 13, commi 15 e 15-ter, d.l. 201/2011, con effetto di inefficacia in caso di omessa pubblicazione nei termini perentori del 14 ottobre.
Le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria. I giudizi pendenti davanti al giudice ordinario sono soggetti alla translatio iudicii ex art. 59 l. 69/2009. Le misure di definizione agevolata previste dalla Legge di Bilancio 2026 si estendono all’intero CUP senza distinzioni interne, comprese le indennità maggiorate per occupazioni e diffusioni abusive.

I punti di interesse per le società di supporto

La transizione richiesta dalla pronuncia apre prospettive di rilievo per chi affianca quotidianamente gli enti locali nella gestione del CUP.
Revisione complessiva dei regolamenti CUP. La pronuncia rende obsolete molte clausole dei regolamenti adottati negli scorsi anni, in particolare quelle sulla giurisdizione, sull’autotutela, sulle indennità per abusivismo. È un’occasione per proporre agli enti affidanti un intervento di revisione organica, in coordinamento con la trasmissione al Portale del federalismo fiscale nei termini perentori del 14 ottobre. La definitiva qualificazione tributaria rende non più procrastinabile questo adempimento, che fino ad oggi alcuni enti avevano omesso ritenendolo non dovuto.
Aggiornamento delle banche dati territoriali. Il termine di decadenza quinquennale per l’accertamento, ora pacifico, definisce con chiarezza l’orizzonte temporale entro cui le posizioni irregolari pregresse possono ancora essere recuperate. È il momento di proporre interventi straordinari di censimento del territorio, di bonifica delle anagrafiche e di mappatura georeferenziata dei cespiti CUP per le annualità non ancora prescritte. La complessità dei nuovi presupposti — in particolare l’occupazione mediata ex comma 831 e la diffusione pubblicitaria su beni privati visibili da luogo pubblico — richiede competenze specialistiche che le società di supporto possono valorizzare nelle proprie offerte.
Estensione della definizione agevolata 2026 al CUP. Molti enti avevano formulato i propri regolamenti attuativi della rottamazione limitandoli alle entrate formalmente tributarie, escludendo il CUP. Quei regolamenti vanno ora riadottati. Per le società di supporto si tratta di un intervento ad alta visibilità, che si traduce in maggior gettito incassato dall’ente e in valore percepito del servizio reso.
Strutturazione del ravvedimento operoso e dei processi di “recupero soft”. L’ammissibilità del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 471/1997 cambia la logica del recupero pre-accertamento. I solleciti bonari predisposti per conto degli enti possono ora prevedere l’invito al ravvedimento spontaneo con calcolo automatico delle sanzioni ridotte, aumentando il tasso di adesione e riducendo il numero di posizioni che arrivano alla fase di accertamento esecutivo. È una leva di efficienza significativa per gli enti e di valore aggiunto per chi li supporta.
Supporto alla gestione della translatio iudicii. Per i giudizi CUP attualmente pendenti davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo si pone il problema operativo del trasferimento alla CGT. Le società di supporto possono affiancare gli enti nella mappatura dei contenziosi pendenti, nell’analisi della convenienza di proseguire o transigere, nella predisposizione del dossier per la riassunzione davanti alla giurisdizione corretta.
Posizionamento nelle prossime gare. Le competenze maturate sul nuovo quadro CUP — presidio del Portale del federalismo fiscale, gestione del ravvedimento operoso, supporto alla definizione agevolata, gestione del contenzioso post-translatio, applicazione dello Statuto del contribuente — costituiscono elementi qualificanti spendibili nelle offerte tecniche delle prossime procedure di affidamento.

Per approfondire

L’analisi giuridica completa della pronuncia, con FAQ operative e ricostruzione dei profili applicativi, è disponibile sul sito TuttoTributi all’indirizzo www.tuttotributi.it/canone-unico-patrimoniale-natura-tributaria-cassazione-12225-2026/. Per i quesiti specifici, gli associati possono rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione ai consueti recapiti.