Il Capitale sociale delle società iscritte all’Albo dovrà essere versato nei modi previsti dal codice civile

Il Capitale sociale delle società iscritte all’Albo dovrà essere versato nei modi previsti dal codice civile

Il Consiglio dei Ministri del giorno 9 maggio 2025, in attuazione della delega fiscale, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare concerne “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”.

La norma non è immediatamente operativa dovendo ricevere lo schema, approvato in via preliminare, il benestare della Conferenza Unificata per poi passare all’esame da parte delle Commissioni Parlamentari competenti che a loro volta dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione.

Dovrebbero quindi esserci i tempi per l’emanazione del decreto definitivo entro il 29 agosto che è il termine fissato dal legislatore per l’attuazione della delega.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento l’articolo 6 concerne la razionalizzazione delle norme per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto concerne il rispetto dell’obbligo delle misure minime di capitale interamente versato secondo le regole civilistiche, il vincolo di versamento interamente in denaro è stato ritenuto una garanzia troppo stringente visto il divieto di incasso diretto delle somme riscosse che, se non rispettato, comporta la cancellazione dall’albo. A maggior ragione, l’obbligo del capitale interamente versato è stato ritenuto ancora meno coerente per le società che effettuano le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione.

Preso atto di queste esigenze il legislatore ha quindi ritenuto di modificare la legge 160/2019 riconducendo le misure di capitale alle forme previste dal Codice Civile.

Il testo della nuova previsione normativa

ART. 6

Razionalizzazione delle norme per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  1. il comma 807 è sostituito dal seguente: «807. Per l’iscrizione nell’albo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalità previste dal codice civile:
  2. 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
  3. 5.000.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
  4. 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  5. 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
  6. 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».