Divieto di affidamento diretto di concessioni sotto soglia per le concessioni di servizi anche di importo inferiore ai 140.000 euro
L’ufficio di supporto giuridico del MIT ha fornito con il parere n. 3407/2025 sull’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.
In particolare era stato richiesto un chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per l’assegnazione di una concessione avente a oggetto la somministrazione di bevande mediante distributori automatici, alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici. L’argomento è tuttavia comune a qualsiasi tipo di concessione di servizi che sottostà al Codice e quindi alle concessioni in materia di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali.
L’attenzione è rivolta alla nuova disciplina relativa alla micro fascia:
- sotto i 140.000 euro per le concessioni di servizi;
- sotto i 500.000 euro per le concessioni di lavori.
Secondo l’istante, tali importi – non rientrando nell’obbligo di qualificazione rafforzata – legittimerebbero il ricorso all’affidamento diretto. A sostegno di tale interpretazione, viene richiamato l’Allegato I.1 (art. 3, comma 1), il quale definisce l’affidamento diretto come una scelta discrezionale, riferita sia alle stazioni appaltanti sia agli enti concedenti.
Viene inoltre evidenziato che la semplificazione della disciplina sarebbe ulteriormente confermata dalle modifiche:
- all’art. 62, comma 18;
- e all’art. 5, comma 5, dell’Allegato II.4, che prevedono l’obbligo di qualificazione solo per concessioni di importo pari o superiore a 140.000 euro.
Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito in modo inequivocabile che, anche nell’ambito delle micro soglie, non è consentito il ricorso all’affidamento diretto per le concessioni.
La norma di riferimento per le concessioni sottosoglia, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Correttivo, rimane l’articolo 187 del Codice, che impone sempre l’utilizzo della procedura negoziata.
Pertanto, l’affidamento diretto nelle ipotesi prospettate non risulta conforme alla normativa vigente.