COMUNICATO STAMPA: DDL 1906 – società di supporto in campo, non ai margini

COMUNICATO STAMPA: DDL 1906 – società di supporto in campo, non ai margini

Roma, 30 ottobre 2025 — Confentrate, in rappresentanza delle società di supporto iscritte nella sezione separata dell’Albo ex art. 53 del d.lgs. 446/1997, in occasione dell’assegnazione del DDL n. 1906 alla Commissione del Senato ha inviato ai vari rappresentanti istituzionali una nota tecnica che segnala, sin dall’avvio dell’iter, alcune criticità emerse con chiarezza dall’analisi del testo dell’articolo 118 che pone un complesso iter operativo per migliorare la capacità di riscossione degli enti locali.

La prima riguarda i profili di rilievo costituzionale: l’attribuzione ad AMCO di funzioni “ADER-like” incide su poteri che richiedono una cornice definita dalla legge, con presidi di legalità e buon andamento (art. 97 Cost.) non rinviabili integralmente alla normazione secondaria. Occorre quindi una vigilanza esterna esplicitamente prevista in fonte primaria, dotata di poteri di indirizzo e ispezione, e un sistema di tracciabilità degli atti e delle responsabilità idoneo a garantire trasparenza, verificabilità e rimedi effettivi in caso di inadempienze.

La seconda riguarda la concorrenza: restringere le procedure “a valle” ai soli concessionari produce una chiusura sproporzionata del mercato, in contrasto con i principi euro-unitari di proporzionalità e massima partecipazione (dir. 2014/24/UE; d.lgs. 36/2023), e non apporta garanzie ulteriori perché gli atti autoritativi restano comunque in capo ad AMCO. Invero il testo è di ampia lettura richiamando il riferimento generale alle società iscritte all’albo e quindi non solo a quelle iscritte nella sezione principale.

La terza concerne il coordinamento interno del sistema: il nuovo assetto deve integrarsi senza sovrapposizioni con ADER e con l’Albo ex art. 53, chiarendo ruoli, responsabilità e flussi informativi per prevenire asimmetrie e conflitti di interesse “di gruppo”.
La quarta riguarda la soglia di efficienza e sull’obbligo di ricorso ad AMCO. Il testo di legge prevede che il trasferimento della riscossione coattiva ad AMCO avvenga in modo obbligatorio e automatico per gli enti che registrano percentuali di incasso inferiori alla soglia stabilita dal MEF, inizialmente fissata al 15 per cento. Tale meccanismo, tuttavia, non distingue tra tipologie e anzianità dei crediti oggetto di riscossione: un tasso del 15 per cento può infatti rappresentare una performance positiva su carichi di oltre dieci anni e, al contrario, risultare modesto se riferito a crediti di recente formazione. Ne deriva che la soglia, se non correttamente contestualizzata, rischia di produrre effetti distorsivi e penalizzanti per gli enti virtuosi che operano su stock di morosità datata. Inoltre, la norma non prevede alcun parametro di efficienza o di risultato minimo che AMCO, in quanto soggetto subentrante, sia tenuta a garantire. Si configura così un paradosso: un ente locale potrebbe essere obbligato a cedere la gestione coattiva pur avendo raggiunto risultati migliori rispetto a quelli che il nuovo soggetto sarà in grado di assicurare.

Appare quindi necessario introdurre indicatori omogenei di performance e un sistema di verifica periodica dei risultati di AMCO, nonché prevedere un meccanismo di penali a favore dei Comuni qualora le percentuali di incasso conseguite da AMCO risultino inferiori a quelle precedentemente raggiunte in autonomia. Tale misura è indispensabile per evitare che l’ente, obbligato al trasferimento della gestione coattiva, subisca una riduzione dei flussi di cassa e un pregiudizio finanziario contrario alla ratio stessa della norma, che mira a migliorare la capacità di riscossione e non a comprometterla.

In questo quadro, Confentrate richiama l’attenzione del legislatore sulla necessità di aprire effettivamente, al di là della mera previsione legislativa, le gare “a valle” anche alle società di supporto qualificate, con lotti dedicati e requisiti proporzionati all’oggetto delle prestazioni. Il modello dichiarato “hub-and-spoke” può funzionare solo se i “raggi” della filiera—vale a dire i servizi strumentali—sono dimensionati su competenze specialistiche e verificabili: sicurezza applicativa e infrastrutturale, tracciabilità end-to-end dei processi, livelli minimi di servizio e indicatori di performance misurabili. Escludere tali operatori comprime l’offerta, alza i costi e non aumenta la tutela dell’interesse pubblico, posto che l’esercizio dei poteri rimane nel perimetro del soggetto chiamato a coordinare le attività. Inoltre l’elevato numero di soggetti da servire richiede un approccio che possa essere quanto più capillare possibile in modo da non caricare su pochi operatori, che già svolgono delicate funzioni per gli enti serviti, un ulteriore carico di lavoro non facilmente organizzabile, in breve tempo La conseguenza operativa è la segmentazione dei contratti in un lotto “core”, relativo a poteri e atti autoritativi, e in un lotto “supporto”, relativo ai servizi strumentali (attività propedeutiche alla riscossione, IT e data governance, postalizzazione, notificazioni materiali, contact/home collection, analytics), con criteri di aggiudicazione orientati alla qualità, alla performance e alla compliance più che alla sola dimensione patrimoniale e di fatturato.

Poiché AMCO seleziona, coordina e monitora gli affidatari, si impone la prevenzione di vantaggi informativi e di conflitti di interesse lungo la catena. Confentrate propone un regime di incompatibilità per controllanti, controllate e collegate, l’adozione di barriere informative effettive e la previsione di audit indipendenti, così da garantire un campo di gioco neutrale per tutte le società che partecipano alle gare. Ciò che deve essere definito dalla legge va collocato stabilmente nella legge: standard minimi di KPI e SLA, penali automatiche e revocabilità in caso di scostamenti, pubblicazione di cruscotti open data per ciascun ente, e una vigilanza esterna che assicuri accountability di filiera ed eviti l’asimmetria per cui tutti sono controllati da AMCO senza che nessuno controlli AMCO.

Un capitolo specifico riguarda la data governance. Le società della filiera trattano dati ad elevata tutela per conto dell’ente e/o di AMCO: è quindi necessario tipizzare in fonte primaria le basi giuridiche del trattamento, la ripartizione dei ruoli privacy (ente titolare; AMCO responsabile o contitolare, a seconda dei casi; affidatari quali sub-responsabili), la DPIA obbligatoria per i trattamenti a rischio, un logging immodificabile degli accessi, la segregazione degli ambienti e i tempi di conservazione, nonché il divieto di riuso e di crossmatching tra portafogli. Regole chiare riducono il rischio di contenzioso, selezionano operatori realmente conformi e stabilizzano il quadro di responsabilità lungo tutta la catena del dato.
Alla luce di queste considerazioni, Confentrate chiede che il Parlamento introduca una clausola esplicita per la partecipazione delle società di supporto alle procedure “a valle” e che la segmentazione in lotti “core/supporto” sia accompagnata da requisiti proporzionati e verificabili, da meccanismi di vigilanza esterna e da un disegno di data governance by design allineato al GDPR. Solo così l’architettura potrà coniugare efficienza della riscossione, concorrenza leale, tutela dei contribuenti e certezza delle regole, riducendo costi e contenzioso e consentendo ai Comuni di operare con strumenti moderni e trasparenti.

Le società di supporto costituiscono l’infrastruttura operativa che consente ai Comuni di incassare meglio e con trasparenza senza sacrificare le garanzie dei contribuenti. Servono gare realmente aperte, una vigilanza chiara e una data governance a prova di ricorso: così il modello potrà funzionare, premiando la qualità e mettendo a fattor comune le competenze di filiera

Confentrate