Lo statuto

Art.1
Costituzione e Sede

  1. È costituita l’Associazione denominata Confentrate con sede in Roma ; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2
Carattere dell’Associazione

  1. L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
  2. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia nei rapporti con soggetti terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico dell’Associazione.
  3. L’Associazione può partecipare quale socio ad altri enti ed associazioni aventi scopi analoghi in Italia o all’estero, nonché promuovere o partecipare ad attività di natura economica, che possano agevolare e supportare gli scopi e le attività dell’Associazione e dei soci a livello precompetitivo.

Art. 3
Durata dell’Associazione

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4
Scopi dell’Associazione

  1. L’Associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi, curare le relazioni con le Istituzioni, le aziende ed il mercato dei soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate iscritte nella sezione ordinaria e separata dell’Albo di cui all’art.53 del D.Lgs. n.446 del 1997, ai sensi del comma 805 dell’art.1 della L. 160 del 27/11/2019 nonché di quei soggetti che producono beni e servizi nella filiera indirizzati alla pubblica amministrazione ed ai soggetti iscritti.
  2. Sono scopi dell’Associazione:
    a) contribuire alla creazione di un mercato dei servizi fondato sulla qualità delle prestazioni rese e sul rispetto dei contribuenti e degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni;
    b) rappresentare le imprese operanti nel settore dei servizi attinenti all’offerta di prodotti e servizi nell’ambito della gestione delle entrate e dei tributi locali, presso autorità, enti, istituzioni di interesse del settore medesimo;
    c) stimolare lo sviluppo della cultura giuridica, informatica, tecnica e progettuale, nonché dei principi di qualità e di efficienza del lavoro, ponendo in essere ogni azione utile a favorire la valorizzazione dell’attività svolta dagli associati.
    d) favorire la creazione e la condivisione di buone pratiche tra le Pubbliche Amministrazioni;
    e) promuovere organismi di consultazione e coordinamento a carattere nazionale;
    f) promuovere interventi finalizzati all’adozione o alla modifica di norme, indirizzi interpretativi e ogni altro strumento previsto dal legislatore al fine di razionalizzare, armonizzare e chiarire la disciplina delle entrate, di ogni natura e genere di competenza degli Enti locali, nonché di azione delle imprese del settore;
    g) curare sia direttamente sia attraverso altre associazioni o soggetti terzi attività di studio, ricerca, formazione e aggiornamento professionale con ogni iniziativa percorribile, quali a titolo esemplificativo seminari, studi, pubblicazioni e gruppi di studio;
    h) rappresentare e assistere in giudizio gli Associati,
    i) stipulare in sede nazionale accordi economici, patti e contratti sindacali collettivi e promuovere la definizione di accordi contrattuali collettivi di secondo e terzo livello nell’interesse precipuo degli associati.
    j) promuovere l’informazione e la consulenza ai soci sui temi d’interesse nello sviluppo del mercato di riferimento;
    k) stimolare un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli associati e, ovunque possibile, concordare principi, indirizzi ed intese comuni
    l) aderire ad enti o organizzazioni, designare e nominare propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni, tavoli tecnici, etc. dove sia richiesta o utile alla rappresentanza del settore;
    m) promuovere iniziative che favoriscano i processi di ammodernamento e di efficienza delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
    n) segnalare le pratiche di mercato illegittime sia dal lato della domanda in relazione alle previsioni poste a gara dagli Enti, sia dal lato dell’offerta per quelle prestazioni che non rispettano o aggirano le previsioni legislative;
    o) assumere iniziative volte a favorire il dialogo e la collaborazione con le Associazioni dei Contribuenti, come ad esempio l’istituzione di camere di conciliazione, la definizione di percorsi condivisi al fine di attestare la qualità delle prestazioni professionali secondo standard comunitari e nazionali;
    p) codificare le regole di comportamento professionale proprie del settore ed operare affinché l’appartenenza all’Associazione costituisca, di fatto, una qualifica selettiva;
    q) espletare ogni altro compito che, per deliberazione dei suoi organi istituzionali, sia affidato all’Associazione.

Art. 5
Requisiti dei soci

  1. Possono essere soci dell’Associazione le imprese che operano nel settore dei servizi a supporto delle entrate degli enti pubblici e producano beni e servizi indirizzati alla pubblica amministrazione, ad associazioni, professionisti di qualsiasi natura, imprese ed enti, senza esercitare funzioni pubbliche in via sostitutiva degli enti affidanti.
    È condizione dell’appartenenza alla associazione il rigoroso rispetto delle norme statutarie e del Codice Etico
  2. Il socio costituito in forma di società o altra forma dotata di personalità giuridica è rappresentato all’interno dell’Associazione dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata.
  3. Possono essere soci associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione.
  4. I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
    a) soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
    b) soci ordinari: coloro che, avendo i requisiti sopra elencati, vi aderiscano successivamente;
    c) soci aggregati: le aziende, le organizzazioni e le associazioni che, non avendo i requisiti per l’adesione secondo le forme sopra descritte, abbiano finalità, interessi e tematiche contigue a quelle dell’Associazione.

Art. 6
Ammissione dei soci

  1. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, redatta sugli appositi moduli. Sulle domande di ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo a propria discrezione, sulla base di una relazione redatta dal Comitato Tecnico Scientifico.
  2. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
  3. Al fine di tutelare il livello professionale degli associati le domande di partecipazione sono valutate dal Comitato Tecnico Scientifico che può anche prevedere test di ammissione volti ad appurare le conoscenze del settore da parte degli aspiranti associati e dei relativi dipendenti. Tali verifiche potranno anche essere affidate dal Comitato Tecnico Scientifico ad Enti certificatori, Università o Soggetti operanti nel campo della formazione nelle materie di interesse.

Art. 7
Diritti dei soci

  1. I soci fondatori e ordinari, purché siano in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, hanno i seguenti diritti:
    a) partecipare all’attività dell’Associazione nonché utilizzare il logo dell’Associazione nei limiti previsti dagli appositi regolamenti o deliberazioni;
    b) ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall’Associazione;
    c) partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, così come previsto all’articolo 13;
    d) avere elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione.
  2. I soci aggregati, purché siano in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, hanno i seguenti diritti:
    a) partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto;
    b) prendere parte alle attività e ai gruppi di lavoro dell’Associazione.

Art. 8
Doveri dei soci

  1. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, del Codice Etico, delle decisioni assunte dai suoi Organi associativi secondo le competenze statutarie, nonché al versamento dei contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione.
  2. I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte.

Art. 9
Sanzioni

  1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, fino alla esclusione, nei seguenti casi:
    a) violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o dal Codice Etico e dalle disposizioni in essi richiamate;
    b) comportamento contrario ai fini generali che si propone l’Associazione ovvero condotta che generi discredito per l’Associazione stessa.
  2. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
    a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio dal Presidente dell’Associazione in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
    b) la sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;
    c) la decadenza degli esponenti del socio che ricoprano cariche in seno all’Associazione;
    d) la sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo, per un periodo non superiore a dodici mesi;
    e) l’esclusione dall’Associazione:
  3. In caso di grave e/o ripetuta violazione degli obblighi dello Statuto e del Codice Etico ostativa al mantenimento del rapporto associativo;
  4. In caso di morosità contributiva in atto da almeno un anno.
    Ad ulteriore specificazione di quanto precede, la sanzione della sospensione di cui alle lettere b) e d) in caso di morosità contributiva è comminata allo spirare del termine di novanta giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento del contributo associativo. In tale ipotesi, inoltre, si avrà la decadenza automatica degli esponenti del socio moroso da ogni eventuale carica associativa. La sanzione della sospensione cessa con la regolarizzazione della posizione contributiva.
    Le sanzioni sono deliberate con atto motivato dal Consiglio Direttivo, sulla base del principio di proporzionalità tra l’inadempimento e la sanzione medesima. La delibera è preceduta dall’audizione del socio sottoposto al procedimento disciplinare, che potrà produrre documentazione ed esporre le proprie difese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può acquisire il parere preventivo dei Probiviri.
  5. Il Consiglio Direttivo delibera e commina le sanzioni con la maggioranza indicata all’articolo 15. Le delibere inerenti l’esclusione del socio dall’Associazione devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Art. 10
Perdita della qualifica di socio

  1. La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:
    a) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
    b) perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
    c) esclusione nei casi previsti nell’articolo 9;
    d) fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, con precisazione che dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della medesima il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la sospensione del socio.
    e) perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il consiglio direttivo, qualora la perdita di capacità fosse temporanea, ha facoltà, a propria discrezione, di ammettere la sospensione dell’associato.
  2. In caso di sottoposizione del socio a procedure concorsuali, ivi compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del socio, con effetto anche sugli obblighi contributivi di quest’ultimo.

Art. 11
Organi dell’Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione:
    a. l’Assemblea;
    b. il Consiglio Direttivo;
    c. il Presidente;
    d. il Comitato Tecnico Scientifico;
    e. il Revisore dei conti.

Art. 12
Disposizioni generali sulle cariche associative

  1. Le cariche associative sono riservate ad esponenti dei soci fondatori ed ordinari. Per esponenti si intendono: il legale rappresentante o membro dell’organo di amministrazione ed il socio formalmente designato. Le cariche di Presidente e di Revisori dei conti possono essere ricoperte anche da coloro che non rientrino nella predetta categoria.
  2. Le cariche associative sono a titolo gratuito, fatta salva:
    a) l’eventuale attribuzione di un emolumento per la carica di Presidente, se deliberata dal Consiglio Direttivo in base all’effettivo impegno operativo;
    b) l’eventuale attribuzione, se deliberata dal Consiglio Direttivo, di un emolumento per i Revisori dei conti, ove nominati dall’Assemblea.
    Può essere previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute da coloro che ricoprono incarichi associativi per lo svolgimento delle proprie funzioni.
  3. La cessazione della qualità di socio comporta l’automatica decadenza dalle cariche associative assunte dall’esponente del socio in seno all’Associazione. Parimenti, la cessazione del rapporto tra il socio ed il proprio esponente comporta la decadenza dalle cariche associative assunte da quest’ultimo.
  4. Costituiscono cause ostative all’assunzione e al mantenimento delle cariche associative quelle situazioni giudiziarie personali o professionali che abbiano rilevanza ai fini del rispetto dei valori associativi, nonché dei principi e delle disposizioni del Codice Etico.

Art. 13
Partecipazione all’Assemblea – Convocazione – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
  2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci che abbiano versato il contributo associativo dell’anno in corso. I soci aggregati partecipano senza diritto di voto.
  3. Ogni socio può partecipare all’Assemblea tramite un proprio rappresentante munito di delega scritta. È possibile conferire delega scritta anche ad un altro socio, ma in tale ipotesi è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
  4. L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente. L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all’anno entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, del bilancio preventivo dell’anno in corso e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
  5. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori ed ordinari nel loro insieme.
  6. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, inviato a mezzo di posta elettronica ai soci a cura della Presidenza oppure con preavviso di sette giorni inviato a mezzo di posta elettronica certificata.
  7. Le riunioni dell’Assemblea dei soci si svolgono nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché nell’ambito del territorio italiano.
  8. L’Assemblea dei soci può tenersi con l’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali ad esempio la video conferenza, purché ciò consenta a tutti i soci aventi diritto di partecipare e di deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. L’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici non è ammesso per l’elezione delle cariche sociali.
  9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente provvede a designare il segretario dell’Assemblea. Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da chi non rivesta la qualifica di socio ovvero di esponente o rappresentante del socio.
  10. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci tra fondatori ed ordinari. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
  11. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti l’Assemblea è chiamata immediatamente a votare una seconda volta, e qualora non si raggiunga la maggioranza la delibera s’intende respinta
  12. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci tra fondatori ed ordinari.
  13. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei presenti, salve eventuali maggioranze superiori richieste dalla legge o dal presente statuto per particolari materie.
  14. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
  15. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

Art. 14
Attribuzioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea in sede ordinaria:
    a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
    b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
    c) nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
    d) ha facoltà di nominare il Revisore dei conti;
    e) delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
    f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea in sede straordinaria:
    a) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori;
    b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Codice Etico;
    c) delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione al di fuori dell’ambito comunale;
    d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
  3. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
  4. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o di altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso, (con precisazione che il Consigliere cooptato sarà un esponente del socio che aveva espresso il Consigliere venuto meno, fatta salva l’ipotesi prevista all’articolo 12, comma 3). I Consiglieri cooptati rimangono in carica per il periodo residuo del mandato.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante avviso a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni prima oppure con preavviso di tre giorni inviato a mezzo di posta elettronica certificata. Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio Direttivo anche in assenza di formale convocazione.
  7. Il luogo delle riunioni del Consiglio Direttivo è indicato nell’avviso di convocazione.
  8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono validamente tenersi con l’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici, quali videoconferenza a mezzo della rete “Internet” o “Intranet” od altri strumenti equivalenti, che consentano la partecipazione alla discussione e la deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente se nominato, o da un membro del Consiglio stesso.
  10. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti, fatta salva la delibera sull’esclusione del socio, per la quale è necessaria la votazione favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario; il verbale deve essere reso disponibile ai membri del Consiglio Direttivo.
  12. I Consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle delibere consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
  13. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare singoli soci invitati dal Presidente e/o singole persone, anch’esse invitate dal Presidente, la cui presenza può essere utile in relazione alle materie da trattare.

Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo:
    a) elegge il Presidente;
    b) elegge facoltativamente uno o più Vice Presidenti, in numero comunque non superiore a due;
    c) compie qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna;
    d) approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
    e) approva il bilancio dell’attività commerciale per gli adempimenti fiscali e tributari di legge;
    f) fissa le quote di ammissione ed i contributi associativi;
    g) fornisce pareri su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
    h) procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
    i) verifica, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
    j) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
    k) delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché ad attività di natura economica che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
    l) delibera sulle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 9;
    m) delibera la eventuale nomina del Direttore dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni al Presidente e/o ai singoli componenti del Consiglio stesso.
  3. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale del Comitato Tecnico Scientifico per gli aspetti di studio, formazione, elaborazione delle proposte normative ed operative, ovvero della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
  4. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario quale riconoscimento a persone particolarmente meritevoli per l’attività svolta nell’Associazione o in altre strutture analoghe della società civile. Il Presidente onorario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17
Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
  2. In caso di assenza o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente più anziano, se nominato, ovvero da un membro del Consiglio Direttivo designato all’interno di tale Organo.
  3. In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede entro un termine di sessanta giorni ad eleggere un nuovo Presidente che resterà in carica per il periodo residuo del mandato.
  4. Il Presidente dirige l’Associazione ed è il rappresentante legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
  5. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
  6. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  7. Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti di propria competenza.
  8. Il Presidente può partecipare ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 18
Comitato Tecnico Scientifico

  1. L’Assemblea nomina un Comitato Tecnico Scientifico stabilendo il numero dei suoi componenti, in numero comunque dispari, che possono essere rappresentanti dei soci, rappresentanti di Enti del settore individuati come certificatori ai sensi dell’articolo 6.3, esperti dei settori di interesse dell’associazione.
  2. L’Assemblea indica il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, il quale presiede ed organizza i lavori dello stesso, attribuendo compiti, convocando le riunioni, certificando e comunicando, le deliberazioni assunte.
  3. Il Comitato Tecnico Scientifico:
    a) Esamina, elabora, propone, i testi normativi, i progetti di legge o emendamento, le circolari esplicative, i modelli contrattuali od operativi, in generale svolge ogni attività di informazione ed elaborazione tecnica, scientifica, anche non giuridica, negli ambiti di attività dell’associazione.
    b) Propone, supporta, sviluppa le decisioni del Consiglio Direttivo che richiedano uno studio ed elaborazione tecnico scientifica.
    c) Controlla e definisce le attività di formazione che svolga l’associazione nei confronti degli associati.
    d) Verifica le domande di associazione relativamente al rispetto delle condizioni, regole, e modalità operative previste dallo statuto e dal codice etico, relazionando al Consiglio Direttivo quando previsto dallo Statuto.
    e) Relaziona al Consiglio Direttivo relativamente a quanto stabilito al precedente punto, nell’ambito degli eventuali procedimenti di sanzionamento, sospensione o esclusione degli associati.
    f) Svolge ogni altra funzione di studio, scrittura, controllo tecnico scientifico ad esso delegata dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso, effettuata anche in via informale, ogni volta che questi ne faccia richiesta.
  5. Le riunioni si svolgono anch’esse in via informale e si procede a verbalizzazione compiuta soltanto nei casi ritenuti opportuni dal Presidente e/o da almeno tre dei componenti del Comitato. Sono sempre verbalizzate le riunioni istruttorie inerenti alla ammissione o valutazione degli aderenti alla associazione.
  6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, in via permanente o volta per volta, singoli esperti o persone, in ragione del contributo che possono fornire.
  7. Il Presidente del Comitato può nominare tra i componenti del Comitato, specifiche commissioni di lavoro su singoli temi, determinandone la composizione e l’oggetto del lavoro.

Art. 19
Revisori dei conti

  1. L’Assemblea può nominare un Revisore dei conti.
  2. Il Revisore dei conti resta in carica per un triennio, è rieleggibile e può essere scelto anche tra persone estranee all’Associazione avendo riguardo alla competenza necessaria.
  3. Al Revisore dei conti, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Al Revisore dei conti compete la predisposizione di una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all’Assemblea.
  4. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Art. 20
Direttore

  1. Il Direttore dell’Associazione può essere nominato, anche a tempo indeterminato, e revocato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Consiglio Direttivo per l’attuazione delle delibere assunte in seno al medesimo.
  2. Se invitato, il Direttore partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché alle riunioni del Comitato di Presidenza.
  3. Il Direttore predispone le proposte dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre al Consiglio Direttivo.
  4. Il Direttore, in caso di iscrizioni in corso d’anno, può concordare un adeguamento della quota, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 23 del presente Statuto.
  5. Il Direttore convoca i Gruppi di Lavoro ed i comitati tecnici e ne coordina l’attività. Il Direttore provvede alla gestione del personale dipendente dell’Associazione.
  6. Le disposizioni di cui all’articolo 12 non si applicano al Direttore.

Art. 21
Entrate dell’Associazione

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
    a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione;
    b) dai contributi associativi;
    c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
    d) da versamenti volontari dei soci;
    e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
    f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci;
    g) da versamenti eseguiti dai soci a fronte di prestazioni rese a loro favore dall’Associazione;
    h) da versamenti eseguiti da terzi, non soci, a fronte di prestazioni rese dall’Associazione.
  2. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo che il Consiglio Direttivo non ammetta una loro rateazione, fissandone le condizioni e modalità.

Art. 22
Durata del periodo di contribuzione

  1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l’anno solare in corso.

Art. 23
Diritti dei soci sul patrimonio sociale

  1. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 24
Esercizi sociali

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25
Scioglimento dell’Associazione

  1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  2. In caso di scioglimento l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.
  3. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell’Assemblea, ad organizzazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26
Regolamento interno

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Art. 27
Codice Etico

  1. Il Codice Etico dell’Associazione è parte integrante dello Statuto.

Art. 28
Rinvio

  1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.  
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    I
    Fatto salvo quanto di seguito previsto, il presente Statuto e l’Allegato Codice Etico entrano in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea in seduta straordinaria.
    II
    La disposizione del presente Statuto di cui all’articolo 15, comma 1, relativa al numero dei componenti del Consiglio Direttivo entra in vigore e trova applicazione a partire dal primo rinnovo di tale organo.
    III
    La disposizione del presente Statuto di cui all’articolo 18, comma 1, relativa al numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico entra in vigore e trova applicazione a partire dal primo rinnovo del Consiglio Direttivo.