Il Codice Etico

PREMESSA

CONFENTRATE ha adottato il presente Codice Etico (il “Codice”) al fine di assicurare che i principi etici in base ai quali essa opera siano chiaramente evidenziati quale fondamento imprescindibile della cultura e del comportamento associativo.
Il Codice contiene l’insieme dei principi e delle regole etiche e di condotta che ciascun associato e coloro che rivestono cariche associative sono tenuti ad osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della propria attività.
Tali principi e regole sono una condizione di ammissione e permanenza nella associazione. Sono verificati dagli organi associativi secondo quanto stabilito dalla Statuto relativamente a ciascuna impresa chieda di essere associata.
La violazione dei principi e delle regole contenute nel presente Codice è sanzionata nei termini previsti dallo Statuto, anche con l’esclusione dall’associazione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

• RISPETTO DELLE LEGGI
CONFENTRATE assicura e promuove, al proprio interno ed in tutti gli ambiti in cui opera, il rigoroso rispetto delle leggi e dei loro principi, ed in generale una cultura della legalità.
Gli associati assicurano un rigoroso rispetto delle leggi e dei loro principi sia nei servizi svolti, sia in ogni ambito dell’impresa.

• ETICA E TRASPARENZA
Onesta, integrità morale e trasparenza rappresentano i principi fondamentali per l’attività di CONFENTRATE.
La competenza professionale è una condizione della ragione etica della associazione e dei suoi associati.
A tali principi è orientata l’azione di CONFENTRATE e dei suoi soci, sia nei rapporti associativi che nei confronti dei terzi.

• SOSTENIBILITÀ- INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
CONFENTRATE promuove i valori di sostenibilità, innovazione e competitività nel settore della gestione dei servizi e dei prodotti attinenti alle entrate e ai tributi locali.

• RELAZIONI ISTITUZIONALI
CONFENTRATE si rapporta, a differenti livelli, con enti ed istituzioni in relazione alle tematiche di interesse associativo e nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative.
CONFENTRATE, nelle relazioni istituzionali, intende agire quale interlocutore rappresentativo, autorevole, indipendente ed autonomo, nell’ottica di contribuire alla definizione di politiche di sviluppo e di crescita del settore.

SEZ. I NORME DI CONDOTTA DEI SOCI

ART. 1 DOVERI DEI SOCI
Ciascun socio è tenuto nell’ambito della propria attività:

  • ad improntare la propria impresa alla cultura della legalità, capacità e competenza professionale;
  • ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
  • a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
  • ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
  • a mantenere rapporti ispirati a correttezza, integrità e trasparenza con la Pubblica Amministrazione, istituzioni, enti e partiti politici, nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative;
  • ad assicurare nell’esecuzione dei servizi resi alla Pubblica Amministrazione una perfetta aderenza alle condizioni di affidamento, ai progetti e proposte presentati, ed alla esecuzione degli interessi cui l’affidamento è rivolto, nonché un pieno rispetto delle strategie e ragioni degli enti affidanti;
  • a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.
    Con riferimento alla vita associativa, ciascuna socio è tenuto:
  • a partecipare attivamente alla vita associativa;
  • a mantenere un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse;
  • a far sì che coloro che ricoprono incarichi direttivi o di componenti dell’organo amministrativo al proprio interno, ovvero all’interno delle società controllanti, controllate o collegate, laddove assumano incarichi in enti pubblici, ivi inclusi gli Ordini professionali nazionali e territoriali, nonché in associazioni sindacali di professionisti, mantengano un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti dell’Associazione e degli altri soci;
  • ad operare nell’interesse dell’Associazione, rispettandone le direttive ed evitando comportamenti che possano lederne l’unità, la funzionalità o il prestigio;
  • ad improntare la propria attività ai principi di probità, integrità e decoro, anche al di fuori delle attività previste dallo statuto dell’Associazione, avendo cura di non arrecare mai discredito al prestigio e all’immagine dell’Associazione e dei suoi organi.

ART. 2. RELAZIONI CON LA CLIENTELA
Ciascun socio:
i. si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, nonché l’instaurazione di un rapporto con la clientela ispirato a correttezza, trasparenza ed efficienza, particolarmente in esecuzione delle strategie e ragioni di affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
ii. fornisce alla clientela messaggi e comunicazioni trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili ed iniziative commerciali illecite o scorrette. In particolare, i rapporti con i clienti devono essere regolati da contratti improntati alla massima chiarezza e comprensibilità, e ciò anche al fine di consentire ai clienti una comparazione tra offerte diverse. I contratti, inoltre, devono indicare in modo puntuale le prestazioni fornite, le singole componenti del servizio, i corrispettivi e le responsabilità di ciascuna parte contrattuale. Nei rapporti di fornitura di servizi vengono chiaramente specificati i diritti sulle varie componenti offerte, quali a titolo esemplificativo i software o le applicazioni. Si dà per acquisito, salvo diversa specificazione, che gli archivi generati nel contesto del servizio siano di proprietà del cliente.
iii. assicura e garantisce la massima riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati del cliente, nonché il puntuale rispetto della vigente normativa in materia di privacy, adottando a tal fine i necessari e doverosi accorgimenti tecnici e procedurali;
iv. assicura e garantisce la titolarità di dati, documenti, funzioni e servizi della Pubblica Amministrazione, non frapponendo alcun ostacolo ad un eventuale cambio di fornitore o modalità di erogazione del servizio, fornendo, attraverso l’utilizzo dei normali standard di trasferimento delle informazioni, ogni collaborazione alla perfetta prosecuzione del servizio affidato o di parti di esso.
v. non frappone indebiti ostacoli al passaggio di altri clienti adempienti presso altro fornitore o presso struttura autonoma dei clienti medesimi. In tali casi, l’eventuale assistenza per il passaggio dovrà, salvo diversi accordi tra le parti interessate, essere adeguatamente retribuita.

ART. 3. RELAZIONI CON IL PERSONALE
Ciascun associato assicura il pieno rispetto delle regole e dei principi normativi inerenti allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ciascun associato predilige l’impiego diretto del personale, all’affidamento delle attività a fornitori quando non sia strettamente necessario per le caratteristiche dell’appalto o dell’organizzazione di impresa.
Ciascun socio si astiene dall’utilizzare, sotto qualsiasi forma, prestazioni autonome di lavoro erogato da personale dipendente di altra azienda od Ente, fatto salvo il caso in cui questi ultimi abbiano prestato apposita autorizzazione in tal senso, ove prevista dalle norme. Ciascun socio si astiene dal fruire delle prestazioni di propri soci o amministratori, che intrattengano rapporti di lavoro subordinato con altra azienda od Ente, fatti salvi i casi in cui l’azienda o ente in questione abbia prestato apposita autorizzazione in tal senso, ove prevista dalle norme.

ART. 4 RELAZIONI TRA SOCI
Ciascun socio:
i. è tenuto a rispettare integralmente le regole e principi degli affidamenti pubblici, non sollecitando, suggerendo, o assecondando pratiche lesive della piena concorrenza, trasparenza, correttezza sostanziale degli affidamenti pubblici. In particolare, tra l’altro, non solleciterà, suggerirà, asseconderà, la definizione di requisiti e condizioni che non siano strettamente necessari alla tutela degli interessi pubblici del singolo affidamento, non promuoverà o asseconderà regole di scelta del contraente che non siano corrette secondo le disposizioni di legge, o che siano effettuate su criteri individuati allo scopo di restringere o indirizzare la scelta su singole imprese.
ii. deve svolgere la propria attività nel rispetto di una competizione leale fra le singole imprese e nel rispetto delle regole della concorrenza, astenendosi da qualsiasi condotta di concorrenza sleale. In particolare, ciascun socio si asterrà dal sollecitare illegittimamente l’instaurazione di rapporti di lavoro con personale di altri soci, dall’impossessarsi abusivamente di prodotti, Know-how e clientela dei concorrenti. Inoltre, i soci non solleciteranno l’instaurazione di rapporti lavorativi con personale degli altri soci facente parte del Comitato tecnico dell’Associazione.
iii. è tenuto, nello svolgimento della sua attività promozionale e commerciale, al rispetto dei principi della correttezza e trasparenza, evitando di porre in essere azioni che possano portare discredito al settore di appartenenza. Segnatamente, si considerano comportamenti commerciali non corretti le comunicazioni pubblicitarie ingannevoli, miranti a reclamizzare caratteristiche e prezzi di prodotti non corrispondenti alla realtà ovvero atte a trarre in inganno il cliente, o comunque atte a generare discredito per l’Associazione e gli altri soci.
iv. è tenuto ad assumere un comportamento leale e corretto sia verso i terzi che verso gli altri soci, evitando condotte che possano danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l’immagine dell’Associazione, dei soci o del settore di appartenenza;
v. è tenuto a non svolgere indagini di mercato per conto di enti pubblici, ivi inclusi gli Ordini professionali nazionali e territoriali, nonché per conto delle associazioni sindacali di professionisti, laddove ciò comporti l’acquisizione di informazioni e dati concernenti la clientela degli altri soci con l’ottenimento di indebiti vantaggi concorrenziali a discapito degli altri soci.
Ciascun socio garantisce che i doveri qui sopra enucleati saranno rispettati anche dalle proprie eventuali società collegate, controllate e società/soggetti controllanti, o dai consorzi stabili cui partecipi.

ART. 5 QUALITA’ NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
Ciascun socio impronta l’attività della propria azienda allo sviluppo e garanzia della migliore qualità nell’esecuzione dei servizi affidatigli.
Il Consiglio Direttivo dell’associazione, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, può definire per singole tipologie di servizi degli standard minimi di qualità nonché delle modalità specifiche, cui le imprese degli associati debbano adeguarsi ed attenersi.
Il Consiglio Direttivo può associare alla verifica del rispetto di tali condizioni, oltre che delle altre regole del presente codice etico, il rilascio di un marchio distintivo che qualifichi l’azienda per le modalità di svolgimento dei servizi.
La verifica del rispetto di tali standard di qualità è effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico anche avvalendosi degli enti certificatori riconosciuti dall’Associazione.
Il rispetto di tali modalità e standard qualitativi può essere definito dall’Assemblea come condizione di ammissione o permanenza nell’associazione.

SEZIONE II: NORME DI CONDOTTA DI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 6 DOVERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Il socio e/o il suo esponente che rivesta incarichi associativi o a cui siano state conferite apposite deleghe dagli organi sociali competenti, è tenuto:

a) ad operare nell’ambito dell’incarico o della delega ricevuta per spirito di servizio verso l’Associazione e i suoi soci, senza avvalersi della propria posizione per l’ottenimento di vantaggi diretti o indiretti;
b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti dell’Associazione, dei soci e delle istituzioni;
c) a fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù del mandato ricevuto, senza ritrarne indebiti vantaggi a discapito dell’Associazione e dei soci;
d) a trattare i soci con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze;
e) a mantenere, nell’ambito delle relazioni con istituzioni ed enti, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
f) a rimettere il proprio mandato, o autosospendersi dalla carica qualora si verifichino fatti o atti che possano comprometterne l’imparzialità o l’indipendenza;
g) nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio direttivo, a tenere quest’ultimo costantemente informato circa lo svolgimento del mandato.

SEZIONE III: VIOLAZIONI E MODIFICAZIONI DEL CODICE ETICO

ART. 7 SANZIONI
La violazione del codice Etico comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dallo statuto dell’associazione, di cui il presente Codice è parte integrante, tra cui l’esclusione dall’Associazione.

ART. 8 MODIFICAZIONI DEL CODICE ETICO
Il presente codice etico è parte integrante dello statuto dell’Associazione e può essere modificato secondo le regole per la variazione di quello.